IDRORAME FLOW BLU LT.10

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Descrizione

Composizione: RAME (15,2%)

Prodotto acquistabile solo in possesso del “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari – PATENTINO VERDE”
 Anticrittogamico a base di solfato-tribasico di rame caratterizzato da massima adesività ed ottimale rapporto prontezza d’azione/persistenza.

Riferimenti normativi:

Con Decreto 16 maggio 2019 il prodotto ha ottenuto la conferma di ri-registrazione con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al suddetto decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.
Modifiche autorizzate:
– (Introduzione della frase: “Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all’anno”).
– Estensione alla coltura: actinidia in vegetazione (fioritura esclusa).
– (Eliminazione delle colture: barbarea, senape juncea, foglie e germogli di brassica spp., spinaci e simili, crescione acquatico, cicoria Witloof, erbe fresche.)
Entro 30 giorni dalla notifica del suddetto decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Prodotto ri-registrato (decreto 5 dicembre 2018) con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al suddetto decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.
Modifiche autorizzate:
– Estensione alle colture: nocciolo, noce, rucola.
– Eliminazione delle colture: ortaggi a radice e tubero (escluso carota), ortaggi a bulbo (in serra), cavoli (escluso broccoli e cavolfiori in campo), ortaggi a stelo (escluso carciofo e asparago in campo),
legumi freschi (escluso legumi freschi con baccello in campo), fragola (serra).
– (Variati i seguenti intervalli di sicurezza: drupacee: da trattamenti a caduta foglie/riposo vegetativo a 21 gg.; vite da 20 a 21 gg.; fragola, patata, carciofo: da 3 a 7 gg.; melone, zucca, anguria in serra: da 3 a 7 gg.; broccoli e cavolfiori: da 3 a 14 gg.; ortaggi a foglia ed erbe fresche compresa rucola da 3 a 7 gg.).
Entro 30 giorni dalla notifica del suddetto decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale. E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Con Decreto 5 agosto 2009, nel rispetto dei nuovi Limiti Massimi di Residui (LMR) previsti dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche, sono autorizzate le seguenti modifiche del testo dell’etichetta:
Eliminare le seguenti colture: barbabietola da zucchero, peperone.
Apportare le seguenti modifiche a:
– drupacee: limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno;
– asparago: limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni.
Variare i seguenti intervalli di sicurezza: 40 giorni per le pomacee; 3 giorni per pomodoro, melanzana, cucurbitacee, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo.
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